Dopo il comma 358, è aggiunto il seguente:
«358-bis. Al fine di adempiere alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nelle cause riunite C-22/13, C-61/13, C-62/13, C-63/13, C-418/13 e di abbattere il relativo contenzioso, l'articolo 1, comma 131 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è sostituito dal seguente:
«131. Al fine di prevenire l'abuso di contratti a termine nel settore scuola e di ottemperare a quanto previsto dalla direttiva 1999/70/CE e dall'allegato accordo quadro CES, UNICE e CEEP, attuati con il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il fabbisogno di personale docente deliberato ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e le conseguenti facoltà assunzionali annuali prevedono la possibilità di copertura con contratti a tempo indeterminato di tutti i posti resisi vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nei limiti di cui al comma 201.»