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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.23. in VII Commissione in sede consultiva riferita al C. 3444

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2015  [ apri ]
3444/VII/1.23.
approvato

  Dopo il comma 140, aggiungere il seguente:
  140-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 63, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «I posti comuni comprendono i posti occorrenti in relazione ai vigenti ordinamenti didattici, inclusi, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, gli spezzoni di orario aggregabili in posti interi.»;
   b) al comma 69, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il predetto ulteriore contingente di posti non comprende gli spezzoni di orario di posto comune aggregabili in posti interi, facenti parte dell'organico dell'autonomia ai sensi del comma 63, secondo periodo.»;
   c) al comma 201, le parole: «544,18 milioni nell'anno 2015, 1.828,13 milioni nell'anno 2016, 1.839,22 milioni nell'anno 2017, 1.878,56 milioni nell'anno 2018, 1.915,91 milioni nell'anno 2019, 1.971,34 milioni nell'anno 2020, 2.012,32 milioni nell'anno 2021, 2.053,60 milioni nell'anno 2022, 2.095,20 milioni nell'anno 2023, 2.134,04 milioni nell'anno 2024 e 2.169,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti «544,18 milioni nell'anno 2015, 1.828,13 milioni nell'anno 2016, 2.045,75 milioni nell'anno 2017, 2.089,52 milioni nell'anno 2018, 2.142,65 milioni nell'anno 2019, 2.212,99 milioni nell'anno 2020, 2.276,10 milioni nell'anno 2021, 2.333,60 milioni nell'anno 2022, 2.391,52 milioni nell'anno 2023, 2.446,77 milioni nell'anno 2024, .497,76 milioni nell'anno 2025 e 2.511,96 milioni annui a decorrere dall'anno 2026».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla predetta disposizione, pari ad euro 206,53 milioni nell'anno 2017, euro 210,96 milioni nell'anno 2018, euro 226,74 milioni nell'anno 2019, euro 241,65 milioni nell'anno 2020, euro 263,78 milioni nell'anno 2021, euro 280,00 milioni nell'anno 2022, euro 296,32 milioni nell'anno 2023, euro 312,73 milioni nell'anno 2024 euro 328,13 milioni nell'anno 2025 ed euro 342,33 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3444/VII/1.23.

  Dopo il comma 140, aggiungere il seguente:
  140-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 63, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «I posti comuni comprendono i posti occorrenti in relazione ai vigenti ordinamenti didattici, inclusi, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, gli spezzoni di orario aggregabili in posti interi.»;
   b) al comma 69, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente «Il predetto ulteriore contingente di posti non comprende gli spezzoni di orario di posto comune aggregabili in posti interi, facenti parte dell'organico dell'autonomia ai sensi del comma 63, secondo periodo.»;
   c) al comma 201, le parole «544,18 milioni nell'anno 2015, 1.828,13 milioni nell'anno 2016, 1.839,22 milioni nell'anno 2017, 1.878,56 milioni nell'anno 2018, 1.915,91 milioni nell'anno 2019, 1.971,34 milioni nell'anno 2020, 2.012,32 milioni nell'anno 2021, 2.053,60 milioni nell'anno 2022, 2.095,20 milioni nell'anno 2023, 2.134,04 milioni nell'anno 2024 e 2.169,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti «544,18 milioni nell'anno 2015, 1.828,13 milioni nell'anno 2016, 2.045,75 milioni nell'anno 2017, 2.089,52 milioni nell'anno 2018, 2.142,65 milioni nell'anno 2019, 2.212,99 milioni nell'anno 2020, 2.276,10 milioni nell'anno 2021, 2.333,60 milioni nell'anno 2022, 2.391,52 milioni nell'anno 2023, 2.446,77 milioni nell'anno 2024, .497,76 milioni nell'anno 2025 e 2.511,96 milioni annui a decorrere dall'anno 2026».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla predetta disposizione, pari ad euro 206,53 milioni nell'anno 2017, euro 210,96 milioni nell'anno 2018, euro 226,74 milioni nell'anno 2019, euro 241,65 milioni nell'anno 2020, euro 263,78 milioni nell'anno 2021, euro 280,00 milioni nell'anno 2022, euro 296,32 milioni nell'anno 2023, euro 312,73 milioni nell'anno 2024 euro 328,13 milioni nell'anno 2025 ed euro 342,33 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.