Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) introdurre la facoltà, per i confidi autorizzati all'iscrizione nell'albo unico degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, di detenere partecipazioni esclusivamente in banche commerciali autorizzate alla sola raccolta del risparmio ed esercizio del credito a favore di famiglie, micro, piccole e medie imprese;».