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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.21. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 3209

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/05/2016  [ apri ]
1.21.

  Al comma 1 dopo la lettera i), inserire la seguente:
   i-bis) aumentare la dotazione finanziaria del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a 400 milioni di euro, senza ridurre la possibilità di utilizzo dei confidi;.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. Il comma 68, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.
  1-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 93 per cento»;
  1-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento».