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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.01. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3098

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/07/2015  [ apri ]
13.01.
approvato

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Delega per la definizione di un nuovo Regolamento di procedura dei giudizi innanzi la Corte dei conti).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi ad istanza di parte.
  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1, oltre che ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, in quanto compatibili, si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) adeguare, anche tramite disposizioni innovative, le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, coordinandole con le norme del codice di procedura civile espressione di princìpi generali, assicurando la concentrazione delle tutele spettanti alla cognizione della giurisdizione contabile;
   b) disciplinare lo svolgimento dei giudizi tenendo conto della peculiarità degli interessi pubblici oggetto di tutela e dei diritti soggettivi coinvolti, in base ai principi della concentrazione, della effettività della tutela e nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo anche mediante il ricorso a procedure informatiche e telematiche;
   c) disciplinare le azioni del Pubblico Ministero, nonché le funzioni ed attività del giudice e delle parti, attraverso disposizioni di semplificazione e razionalizzazione dei principi vigenti in materia di giurisdizione del giudice contabile, di riparto delle competenze rispetto alle altre giurisdizioni;
   d) prevedere l'interruzione del termine quinquennale di prescrizione delle azioni esperibili dal Pubblico Ministero per una sola volta e per un periodo massimo di due anni tramite formale atto di costituzione in mora e la sospensione del termine per il periodo di durata del processo;
   e) procedere all'elevazione del limite di somma per il rito monitorio di cui all'articolo 55 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, periodicamente aggiornabile in base alle variazioni dell'indice ISTAT, concernente fatti dannosi di lieve entità patrimonialmente lesiva;
   f) prevedere l'introduzione, in alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva ed anche per garantire l'incameramento certo ed immediato di somme risarcitorie all'Erario pubblico, di un rito abbreviato per la responsabilità amministrativa che, esclusi i casi di doloso arricchimento del danneggiante, su previo e concorde parere del Pubblico Ministero consenta la definizione del giudizio di primo grado per somma non superiore al 50 per cento del danno economico imputato, con immediata esecutività della sentenza, non appellabile; in caso di richiesta del rito abbreviato formulata in appello, il giudice emette sentenza per somma non inferiore al 70 per cento del quantum della pretesa risarcitoria azionata in citazione, restando in ogni caso precluso l'esercizio del potere di riduzione;
   g) riordinare la fase dell'istruttoria e dell'emissione di eventuale invito a dedurre in conformità ai seguenti principi:
    1) specificità e concretezza della notizia di danno;
    2) dopo l'avvenuta emissione dell'invito a dedurre, nel quale vanno esplicitati gli elementi essenziali del fatto, pieno accesso agli atti e documenti messi a base della contestazione;
    3) obbligatorio svolgimento, a pena di inammissibilità dell'azione, di audizione personale eventualmente richiesta dal presunto responsabile, con facoltà di assistenza difensiva;
    4) specificazione delle modalità di esercizio dei poteri istruttori del pubblico ministero, anche attraverso l'impiego delle forze di polizia, anche locali;
    5) formalizzazione del provvedimento di archiviazione;
    6) preclusione in sede di giudizio di chiamata in causa su ordine del giudice e in assenza di nuovi elementi e motivate ragioni di soggetto già destinatario di formalizzata archiviazione;
   h) unificare le disposizioni di legge vigenti in materia di obbligo di denuncia del danno erariale e di tutela del dipendente pubblico denunciante, anche al fine di favorire l'adozione di misure cautelari;
   i) disciplinare le procedure per l'affidamento di consulenze tecniche con l'istituzione di specifici Albi regionali, con indicazione delle modalità di liquidazione dei compensi ovvero con l'utilizzo di Albi già in uso presso le altre giurisdizioni o l'avvalimento di strutture ed organismi tecnici di Amministrazioni pubbliche;
   l) riordinare, integrare e coordinare le disposizioni processuali vigenti con le norme ed i principi del codice di procedura civile relativamente ai seguenti aspetti:
    1) i termini processuali, il regime delle notificazioni, delle domande ed eccezioni, delle preclusioni e decadenze, dell'ammissione ed esperimento di prove, dell'integrazione del contraddittorio e dell'intervento di terzi, delle riassunzioni anche a seguito di translatio, in conformità ai principi della speditezza procedurale, della concentrazione, della ragionevole durata del processo, della salvaguardia del principio del contraddittorio tra le parti, della imparzialità e terzietà del giudice;
    2) gli istituti processuali in tema di tutela cautelare anche ante causam e di tutela delle ragioni del credito erariale tramite le azioni previste dal codice di procedura civile, nonché i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al Libro VI, Titolo III, Capo V, del codice civile;
   m) ridefinire le disposizioni applicabili alle impugnazioni mediante rinvio, ove possibile, a quelle del processo di primo grado, nonché riordinare e ridefinire le norme concernenti le decisioni impugnabili, l'effetto devolutivo dell'appello, la sospensione dell'esecuzione della decisione di primo grado ove impugnata, il regime delle eccezioni e delle prove esperibili in appello, la disciplina dei termini per la revocazione in conformità a quella prevista dal codice di procedura civile in ossequio ai principi del giusto processo e della durata ragionevole dello stesso;
   n) ridefinire e riordinare le norme concernenti il deferimento di questioni di massima e di particolare importanza, i conflitti di competenza territoriale ed il regolamento di competenza avverso ordinanze che dispongano la sospensione necessaria del processo, proponibili alle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 374 del codice di procedura civile per quanto compatibili ed in ossequio ai principi della nomofilachia e della certezza del diritto;
   o) ridefinire e riordinare le disposizioni concernenti l'esecuzione delle decisioni definitive di condanna al risarcimento del danno, intestando al pubblico ministero contabile la titolarità di agire e di resistere innanzi al giudice civile dell'esecuzione mobiliare o immobiliare, nonché prevedere l'inclusione del credito erariale tra i crediti assistiti da privilegio ai sensi del Libro VI, Titolo III, Capo II del codice civile;
   p) disciplinare esplicitamente le connessioni tra risultanze ed esiti accertativi raggiunti in sede di controllo e documentazione ed elementi probatori producibili in giudizio, assicurando altresì il principio secondo cui i pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo ed in favore degli enti locali nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi, siano idoneamente considerati, nell'ambito di un eventuale procedimento per responsabilità amministrativa, anche in sede istruttoria, ai fini della valutazione dell'effettiva sussistenza dell'elemento soggettivo della responsabilità e/o del nesso di causalità.

  3. Il decreto legislativo di cui al comma 1:
   a) conferma e ridefinisce, quale norma di chiusura, il rinvio alla disciplina del processo civile, con l'individuazione esplicita delle norme e degli istituti del rito processuale civile compatibili ed applicabili al rito contabile;
   b) abroga esplicitamente le disposizioni normative riordinate o con esse incompatibili, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
   c) detta le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate;
   d) fissa una disciplina transitoria applicabile ai giudizi già in corso al momento dell'entrata in vigore del nuovo Codice di procedura.

  4. Per la stesura dello schema di decreto legislativo di riordino e ridefinizione di cui al comma 1 è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi una commissione, presieduta dal capo del medesimo Dipartimento e composta di magistrati della Corte dei conti, esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese.
  5. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri. Sullo schema di decreto sono acquisiti il parere delle Sezioni Riunite della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739 ed il parere delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta. Decorso il termine, il decreto è emanato, anche senza i predetti pareri, su deliberazione del Consiglio dei ministri.
  6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, possono essere ad esso apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, nell'osservanza dei princìpi e criteri direttivi previsti per l'emanazione del decreto originario.
  7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il Relatore