Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, comma 1, sostituire le parole: le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo, con le seguenti: le risultanze del dispositivo, nei procedimenti civili, sono liberamente apprezzate dal giudice fatto salvo che la parte contro la quale sono state prodotte non eccepisca il mancato o erroneo funzionamento del predetto dispositivo.