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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.63. in Assemblea riferita al C. 3-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 06/03/2014  [ apri ]
1.63.

  Al comma 4, sostituire le parole: e il cognome e nome dei relativi candidati con le seguenti: ed ha facoltà di attribuire una o due preferenze, nel rispetto dell'equilibrio di genere, per uno o due candidati compresi nella lista votata.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 14 aggiungere i seguenti:
  Art. 14-bis. L'articolo 59 è sostituito dal seguente:
  Art. 59. – 1. Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista.
  2. L'elettore può esprimere il voto di preferenza esclusivamente per un candidato della lista da lui votata, o due voti di preferenza nel rispetto dell'equilibrio di genere.
  3. Sono nulli i voti di preferenza nei quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
  Art. 14-ter. dopo l'articolo 59, è inserito il seguente:
  Art. 59. – 1. L'elettore può esprimere due voti di preferenza, uno per ciascuno dei due sessi, scrivendo con la matita copiativa, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.