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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.513. in Assemblea riferita al C. 3-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 06/03/2014  [ apri ]
1.513.

  Al comma 16, lettera a), capoverso numero 2), dopo le parole: almeno in un quarto del totale dei collegi plurinominali aggiungere le seguenti: e delle cifre elettorali delle liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute di cui al successivo punto 3);

  Conseguentemente sostituire il comma 21 con il seguente:
  21. Nel Titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica, n. 361 del 1957, dopo l'articolo 93, sono inseriti i seguenti:
  «Art. 93-bis. 1. L'elezione nei collegi uninominali e nelle liste proporzionali della circoscrizione Trentino-Alto Adige è disciplinata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, con le modificazioni ed integrazioni di cui agli articoli di questo Capo. I candidati concorrenti nei collegi uninominali sono eletti con metodo maggioritario; i seggi da assegnare con metodo proporzionale sono attribuiti per due terzi a candidati presenti nella lista che ottiene la maggiore cifra elettorale nazionale o, altrimenti, presenti nella lista della coalizione circoscrizionale di liste collegate, ai sensi degli articoli 14 e 14-bis, alla coalizione di liste o alla lista che ottiene la maggiore cifra elettorale nazionale, o ancora, alla coalizione di liste o singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti al ballottaggio. 1 seggi restanti sono ripartiti con metodo proporzionale fra le altre coalizioni di liste o singole liste della circoscrizione. I voti espressi nella circoscrizione Trentino-Alto Adige sono computati dall'Ufficio centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista e della cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate quando queste concorrono alla determinazione del numero di voti considerati come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi, e alla determinazione della coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. L'Ufficio elettorale nazionale non tiene conto della quota parte dei voti espressi nella circoscrizione Trentino-Alto Adige nelle operazioni di calcolo effettuate per l'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni.
  2. Con il decreto di cui all'articolo 3 è determinato il numero dei seggi spettanti alla regione Trentino-Alto Adige non assegnati nei collegi uninominali.
  3. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 2, presentate ai sensi del comma 9, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Qualora più liste dichiarino di presentare la medesima candidatura in uno o più collegi uninominali le stesse dichiarano congiuntamente quale è il contrassegno, ovvero i contrassegni, tra quelli presentati ai sensi dell'articolo 14, che contraddistinguono il candidato nel collegio uninominale e la lista, ovvero le liste circoscrizionali a quello collegate. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale, o in più di una lista circoscrizionale. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale, o in più di una lista circoscrizionale è nulla. È nulla la candidatura in una lista circoscrizionale di un candidato presente in un collegio uninominale.
  4. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 93-ter, comma 2. Ferma l'indicazione dei contrassegni da parte dei presentatori della candidatura, qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
  5. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.
  6. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi, né in altra circoscrizione.
  7. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste circoscrizionali che concorrono alla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale, debbono collegarsi ad una candidatura in uno o più collegi uninominali. All'atto della presentazione della lista i presentatori indicano il contrassegno della lista, la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato che la presenta, nonché il contrassegno, ovvero i contrassegni delle candidature uninominali cui la lista è collegata. Nessuna lista può essere collegata a più di una candidatura nel medesimo collegio uninominale. Qualora i presentatori delle liste circoscrizionali intendano effettuare il collegamento delle rispettive liste in coalizione ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3 e numero 5, nonché ai fini di cui al comma 3 del medesimo articolo 83, le dichiarazioni di collegamento sono effettuate nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14 e 14-bis. La dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali che concorrono alla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale deve essere sottoscritta da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella circoscrizione. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a due terzi e non superiore al numero dei seggi di cui al comma 2. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della lista è ridotto della metà.
  8. La presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature nei collegi uninominali è effettuata presso la cancelleria della corte d'appello di Trento. Insieme con le liste dei candidati e le candidature nei collegi uninominali devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati d'iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione delle candidature nei collegi uninominali e della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui al comma 2. Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione.

  Art. 93-ter. 1. Per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca in un riquadro il contrassegno della lista circoscrizionale con accanto, sulla destra, in successione, su righe dall'alto in basso, il nome ed il cognome dei candidati nella lista circoscrizionale. Nel medesimo riquadro sono ancora posti, a seguire, il contrassegno che contraddistingue il candidato cui in quel collegio uninominale è collegata la lista e il nome ed il cognome del rispettivo candidato nel collegio uninominale. I contrassegni delle liste circoscrizionali ed i rispettivi riquadri sono posti in successione dall'alto in basso e da sinistra a destra secondo l'ordine stabilito con il sorteggio di cui all'articolo 24. Qualora più liste circoscrizionali abbiano dichiarato il collegamento tra loro ai sensi dell'articolo 14-bis e abbiano dichiarato di collegarsi al medesimo candidato nel collegio uninominale, i rispettivi contrassegni sono posti in un medesimo riquadro, nella parte sinistra, in successione dell'alto in basso, secondo l'ordine del citato sorteggio e nella parte destra del medesimo riquadro, in posizione intermedia dall'alto in basso, sono posti il contrassegno ed il nome ed il cognome del candidato a queste collegato. Il modello di scheda per l'elezione nei collegi uninominali della circoscrizione Trentino-Alto Adige è quello previsto dalla tabella G 70, e successive modificazioni; allegata alla legge 13 marzo 1980, n. 2.
  2. L'elettore esprime un voto unico, espresso in favore della lista circoscrizionale prescelta. Il voto espresso in favore della lista, ovvero di una delle liste cui è collegato il candidato nel collegio uninominale è espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale, anche quando sia diverso il contrassegno che contraddistingue quest'ultimo. Il voto espresso in favore del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore della lista cui questo è collegato quando la lista ed il candidato nel collegio uninominale sono contraddistinti dal medesimo contrassegno. Il voto espresso in favore del candidato nel collegio uninominale collegato ad una coalizione di liste circoscrizionali è espresso anche in favore della lista circoscrizionale contraddistinta dal medesimo contrassegno del candidato quando questo sia contraddistinto da un unico contrassegno. L'elettore vota tracciando un unico segno sul contrassegno della lista circoscrizionale prescelta.
  3. La scheda per il ballottaggio è la medesima con la quale la votazione si svolge sull'intero territorio nazionale.

  Art. 93-quater. 1. L'ufficio elettorale regionale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:
   a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
   b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;
   c) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data, nelle modalità di cui all'articolo 93-ter, comma 2, dalla somma dei voti validi ottenuti nei collegi uninominali dai candidati collegati con 1a lista ai sensi dell'articolo 93-bis;
   d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste tra loro collegate ai sensi dell'articolo 14-bis.

  2. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.
  3. Ai fini delle determinazioni di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), l'Ufficio centrale elettorale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale, il totale dei voti validi nella circoscrizione e, per ciascuna coalizione di liste o singola lista cui sono collegati, il numero di candidati nel collegio uninominale, proclamati eletti ai sensi del comma 2.
  4. L'attribuzione dei seggi da assegnare con metodo proporzionale è fatta dall'Ufficio elettorale circoscrizionale in conformità con le determinazioni assunte dall'Ufficio elettorale nazionale ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 7), ovvero comma 1, numero 11, o ancora a seguito dello svolgimento del ballottaggio.
  5. Per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, l'ufficio elettorale regionale determina per ciascuna delle liste ammesse, la cifra elettorale con la quale essa concorre alla assegnazione di quei seggi. Tale cifra è data dal totale dei voti validi ad essa attribuiti ai sensi, del comma 1, lettera c), detratto, per ciascun collegio uninominale in cui è stato eletto, ai sensi del comma 2, un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e, comunque, non inferiore al 25 per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto. Qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio.
  6. Qualora l'Ufficio elettorale nazionale determini l'attribuzione dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 11), l'Ufficio elettorale regionale, ricevutane comunicazione, procede alla ripartizione dei seggi da attribuire alle coalizioni di liste e le singole liste. A tal fine, per ciascuna coalizione di liste e singola lista divide le rispettive cifre elettorali come determinate ai sensi del comma 5, successivamente per uno, due, tre, sino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere e sceglie fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale ai deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati alle liste in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito alla coalizione di liste, ovvero alla singola lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se ad una coalizione di liste o singola lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente. Con le medesime modalità ripartisce fra le liste ammesse di ciascuna coalizione i seggi eventualmente attribuiti ad una coalizione di liste. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni lista, i candidati della lista medesima secondo l'ordine in cui essi si succedono.
  7. Qualora L'Ufficio elettorale nazionale determini l'attribuzione dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 7, ovvero a seguito dell'esito del ballottaggio, l'Ufficio elettorale regionale, ricevutane comunicazione, assegna due terzi dei seggi di cui all'articolo 93-bis, comma 2 alla coalizione di liste o singola lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale, ovvero ha ottenuto il maggior numero di voti nel turno di ballottaggio, ed i seggi restanti alle altre coalizioni di liste e liste ammesse. Procede quindi a ripartire i seggi assegnati con le modalità di cui al comma 6».