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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.501. in Assemblea riferita al C. 3-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 06/03/2014  [ apri ]
1.501.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il comma 2 è sostituito dai seguenti:

  «2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Ogni elettore può esprimere fino a due voti di preferenza. Qualora l'elettore esprima due voti di preferenza, essi devono riguardare due candidati di sesso diverso compresi nella stessa lista, pena l'annullamento del voto di preferenza.

  2-bis. I voti di preferenza si esprimono indicando i candidati prescelti a fianco del contrassegno di lista».

  Conseguentemente:
   al comma 13, sopprimere la lettera
a);
   al comma 14, sostituire la lettera a) con la seguente:
    a) al comma 2, il primo periodo è sostituito da: «Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto all'altro, su un'unica colonna. Sul lato sinistro di ogni singolo contrassegno di lista è tracciato un rettangolo vuoto, in cui sono presenti due righe, poste l'una sotto all'altra, sulle quali l'elettore ha facoltà di esprimere fino a un massimo di due preferenze di genere diverso, ai sensi degli articoli 58 e 59 del presente testo unico.»;
   d) dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

  15-bis. Il secondo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

  «L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Con la stessa matita indica il voto di preferenza nei limiti indicati dall'articolo 59, secondo comma. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione»;

  15-ter. All'articolo 59, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

  «L'elettore può manifestare la preferenza soltanto per i candidati della lista da lui votata. Il voto di preferenza deve essere espresso anche quando l'elettore intende attribuirlo ai candidati che per effetto dell'ordine di precedenza indicato dall'articolo 18-bis, comma 3, sono in testa alla lista votata»;

  15-quater. Dopo l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono inseriti i seguenti:
  Art. 59-bis. – 1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella medesima lista. In caso di identità di cognome tra candidati devono essere scritti sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data e il luogo di nascita.
  2. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scrivere solo uno dei due. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confusione tra più candidati. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non è designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
  3. Sono, comunque, valide le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato che si riferiscono a candidati della lista votata.
  4. Le preferenze espresse per candidati compresi in liste di altri collegi non sono valide. Sono, altresì, non valide le preferenze espresse per candidati compresi in una lista diversa da quella votata, anche se facente parte della stessa coalizione.
  5. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che ha votato la lista alla quale appartengono i candidati. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista appartenente alla medesima coalizione, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati. Nel caso in cui i contrassegni votati facciano parte di coalizioni diverse è nullo sia il voto di lista che quello di preferenza.
  6. Le preferenze in eccedenza al numero stabilito sono nulle e rimangono valide le prime preferenze espresse.

  15-quinquies. All'articolo 77, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e il totale delle preferenze ottenute dai candidati di ciascuna lista».
   dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

  16-bis. All'articolo 84, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze».