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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.402. in Assemblea riferita al C. 3-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 06/03/2014  [ apri ]
1.402.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Dopo l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è inserito il seguente:
  Art. 13-bis.1. I partiti e i movimenti che intendono prendere parte alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono effettuare la designazione dei candidati nelle proprie liste attraverso elezioni primarie, ai sensi delle disposizioni del presente articolo.
  2. Le elezioni primarie per la designazione dei candidati alle elezioni politiche sono indette con il provvedimento con il quale il presidente della Repubblica indìce le elezioni, e possono tenersi entro in una data antecedente di almeno quindici giorni quella di presentazione delle liste; tale termine può essere ridotto a 7 giorni in caso di scioglimento anticipato della legislatura.
  3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina dei termini e dei modi per la comunicazione della decisione, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di effettuare la designazione dei candidati alle elezioni politiche attraverso le elezioni primarie, per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni primarie, di espressione del voto e di selezione dei candidati da presentare nelle liste elettorali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) sono elettori tutti i cittadini regolarmente iscritti nelle liste elettorali;
   b) le liste dei candidati tra i quali è possibile scegliere, da parte dei cittadini, i candidati alle elezioni politiche, possono essere composte da un numero minimo di candidati pari a quello dei candidati alle elezioni politiche per il corrispondente collegio, aumentato di almeno una unità; in ogni caso il numero massimo dei candidati non può essere superiore al doppio dei candidati previsti per ciascuna circoscrizione;
   c) nella composizione delle liste dei candidati alle elezioni primarie deve essere rispettato, ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione, l'equilibrio di genere, attraverso la previsione di un numero equivalente di candidature per ciascun genere;
   d) l'elettore può esprimere il voto esclusivamente per i candidati presentati nell'ambito di una delle liste che partecipano alle elezioni primarie;
   e) l'espressione della scelta, da parte degli elettori, dei candidati da presentare nel corrispondente collegio alle elezioni politiche, avviene attraverso l'indicazione di uno o due dei candidati alle elezioni primarie; l'espressione del voto per due candidati deve riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento del voto;
   f) le liste dei candidati alle elezioni politiche presentate dai soggetti di cui al comma 1 in ciascun collegio vengono composte secondo l'ordine dei voti conseguiti dai candidati alle elezioni primarie nelle liste del medesimo soggetto in tale collegio;
   g) le elezioni primarie si svolgono nello stesso giorno, fissato ai sensi del comma 2;
   h) le elezioni primarie sono pubbliche e statali;
   i) ai giudizi sulla validità delle elezioni primarie si applica l'articolo 66 della Costituzione.