Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. – 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:
l'articolo 8 è abrogato;
all'articolo 42, comma 1, le parole: «salva la possibilità di assicurare un accesso separato alle donne» sono soppresse;
all'articolo 58, comma 2, le parole: «inumidendone la parte gommata» sono soppresse;
all'articolo 67, comma 1, numero 2), le parole: «al Pretore del mandamento» sono sostituite dalle seguenti: «per il tramite del comune – al tribunale o alla sezione distaccata del tribunale competente, che ne rilascia ricevuta»;
all'articolo 67, comma 1, numero 3), le parole: «al Pretore del mandamento» sono sostituite dalle seguenti: «per il tramite del comune – al tribunale o alla sezione distaccata del tribunale competente, che ne rilascia ricevuta».