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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.1.900.46. in Assemblea riferita al C. 3-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 06/03/2014  [ apri ]
0.1.900.46.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, comma 1, sostituire il numero 8) con il seguente:

  8) Qualora la verifica di cui al numero 7), abbia dato esito positivo, o qualora l'eventuale turno di ballottaggio di cui al comma 6 non abbia determinato l'assegnazione del premio di maggioranza, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 5).

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per la validità del ballottaggio, è necessaria la partecipazione di un numero di elettori non inferiore alla maggioranza assoluta degli iscritti alle liste elettorali e non inferiore alla somma dei voti validi delle due prime coalizioni o liste ammesse al ballottaggio.

em. 1.900.