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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.1.900.15. in Assemblea riferita al C. 3-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 06/03/2014  [ apri ]
0.1.900.15.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, comma 1, numero 3), lettera a), dopo le parole: 4,5 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: ovvero una lista collegata che abbia presentato liste di candidati in non più di sette circoscrizioni che nel loro complesso abbiano un numero di residenti pari almeno al 20 per cento della popolazione nazionale e che abbia ottenuto almeno l'8 per cento dei voti validi nel complesso delle circoscrizioni in cui ha presentato liste di candidati.

  Conseguentemente al medesimo comma:
   al numero 3), lettera b), dopo le parole: le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: le singole liste che abbiano presentato liste di candidati in non più di sette circoscrizioni che nel loro complesso abbiano un numero di residenti pari almeno al 20 per cento della popolazione nazionale e che abbiano ottenuto almeno il 10 per cento dei voti validi nel complesso delle circoscrizioni in cui hanno presentato liste di candidati;
   al numero 5), dopo le parole: 4,5 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: ovvero le liste collegate che abbiano presentato liste di candidati in non più di sette circoscrizioni che nel loro complesso abbiano un numero di residenti pari almeno al 20 per cento della popolazione nazionale e che abbiano ottenuto almeno l'8 per cento dei voti validi nel complesso delle circoscrizioni in cui hanno presentato liste di candidati.

em. 1.900.