Sostituire il comma 79, con il seguente:
79. Per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, Ufficio scolastico regionale provvede, sulla base di graduatorie previste dalle norme già vigenti e con la garanzia dell'imparzialità e della trasparenza:
a) con l'assegnazione a tempo indeterminato del personale trasferito d'ufficio o a domanda;
b) con l'assegnazione del personale nominato secondo le modalità previste dai commi da 95 a 114;
Il Dirigente scolastico assegna i docenti dell'istituzione scolastica alle cattedre e ai posti dell'organico funzionale sulla base dei criteri generali deliberati dal Consiglio d'Istituto e dalle proposte deliberate dal Collegio dei Docenti.