Dopo il comma 181, aggiungere i seguenti:
181-bis. Al fine di promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile, quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico e per promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di istituire i «Nuovi Giochi della Gioventù» attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive.
181-ter. I decreti legislativi di cui al comma 1, sono adottati nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti princìpi e Criteri direttivi:
a) la partecipazione ai Giochi degli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado;
b) fa partecipazione ai Giochi soltanto a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza;
c) la partecipazione ai Giochi unicamente degli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva;
d) la previsione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili;
e) la previsione della stipula di protocolli annuali o pluriennali tra gli enti locali territorialmente competenti e le Federazioni sportive operanti a livello locale riconosciute dal CONI;
f) la previsione che le attività siano realizzate dagli istituti scolastici avvalendosi delle risorse umane a disposizione e della dotazione finanziaria assegnata ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché delle risorse aggiuntive reperibili attraverso fa stipulazione di convenzioni con soggetti privati e pubblici, enti locali, province, regioni, fondazioni ed associazioni senza scopo di lucro.
Conseguentemente, dopo il comma 204, aggiungere il seguente:
204-bis). Agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, valutati in 40 milioni di euro annui si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2015.