Sostituire il comma 129 con il seguente:
129. Dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione della presente legge, l'articolo Il del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:
Articolo 11.
(Comitato per la valutazione dei docenti).
1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituto il Comitato per la valutazione dei docenti, di seguito denominato «Comitato».
2. Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito da un dirigente tecnico designato dall'ufficio scolastico regionale di competenza, nonché dai seguenti componenti individuati dal Consiglio di istituto:
a) due docenti dell'istituzione scolastica, proposti dal Collegio dei docenti;
b) un rappresentante dei genitori.
3. Il Comitato coadiuva il dirigente scolastico nell'attività di valorizzazione del merito del personale docente e ne individua i criteri direttivi sulla base:
a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica;
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione alle competenze acquisite dagli alunni, alla progressione degli apprendimenti degli stessi e al potenziamento dell'innovazione didattica e metodologica;
c) delle responsabilità assunte nella organizzazione dell'istituzione scolastica, della didattica e nella formazione del personale.
d) dell'ottemperanza al codice di comportamento dei dipendenti pubblici vigente.
4. Il Comitato esprime altresì il proprio parere sui superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.
5. Per l'espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo, il Comitato di cui al comma 2 è integrato della figura del tutor di cui al comma 3 dell'articolo 9.
6. Il Comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione dei dirigente scolastico; nel caso della valutazione del servizio di un docente componente del Comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il Consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il Comitato esercita, altresì, le competenze per la riabilitazione del personale docente di cui all'articolo 501.