Al comma 119, aggiungere il seguente:
119-bis. La valutazione del periodo di prova è affidata al Consiglio di intersezione per la scuola dell'infanzia, al Consiglio di interclasse per la scuola primaria ed al consiglio di classe per la scuola secondaria istituiti ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, presieduti dal dirigente scolastico con la sola presenza della componente docente e coadiuvato da un docente con funzioni di tutor designato dal collegio dei docenti.