Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Per i fini di cui al comma 1 nelle istituzioni scolastiche statali in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione è garantita la libertà di insegnamento, il pluralismo culturale e a laicità. Ciascuna istituzione scolastica svolge la sua attività attraverso i seguenti organi secondo le specifiche competenze:
a) il collegio dei docenti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 297 del 1994 con il compito di realizzare l'autonomia didattica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999;
b) il consiglio di istituto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 297 del 1994 con il compito di realizzare l'autonomia organizzativa;
c) il dirigente scolastico, cui spetta di assolvere alla funzione di promozione e coordinamento dell'istituzione scolastica e a tal fine svolge tutte le funzioni previste dall'articolo 396 del decreto legislativo n. 297 del 1994.
Per consentire una più ampia partecipazione di tutte le componenti scolastiche, sono istituiti, secondo modalità definite con regolamento approvato dai singoli Consigli di Circolo o d'istituto: il consiglio dei genitori, il consiglio del personale tecnico-amministrativo e, nelle scuole secondarie, il consiglio degli studenti.
Tali consigli devono essere preventivamente consultati per l'elaborazione del POF e hanno facoltà di fare proposte agli organi di governo, che sono tenuti a decidere in merito nei tempi previsti dal regolamento di cui al precedente capoverso.
Per istituzioni scolastiche si intende, a seconda delle specifiche competenze, l'articolazione definita nel presente comma.
Conseguentemente, al comma 7, alla lettera n) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il dirigente scolastico dovrà dichiarare la conformità di ogni singolo ambiente classe al numero degli allievi/studenti in esso ospitati, con apposita dichiarazione rilasciata sotto la sua responsabilità in quanto titolare dell'attività, così come previsto dal decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992 recante «Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica» punto 5.0 dell'allegato,.