Sostituire il comma 11 con il seguente:
11. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede:
a) entro il mese di febbraio dell'anno scolastico di riferimento alla tempestiva erogazione a ciascuna istituzione scolastica autonoma del fondo di funzionamento relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto;
b) entro il successivo mese di settembre, alla successiva erogazione del fondo di funzionamento in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento.
Con il decreto di cui al comma 143 è disciplinato lo scadenzario di comunicazione ed erogazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche anche al fine di incrementare i livelli di programmazione finanziaria a carattere pluriennale dell'attività delle scuole.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridefiniti, sentito il Consiglio superiore della Pubblica Istruzione, e resi pubblici i criteri di riparto e le dotazioni assegnate del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.