Sopprimere i commi 131 e 132.
Conseguentemente, dopo il comma 209, aggiungere il seguente:
209-bis. Agli oneri derivanti dalla proroga dei contratti oltre i 36 mesi, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015, pari a 70 milioni di euro per il 2016 e pari a 50 milioni per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.