Al comma 1, sostituire il capoverso «5-ter» con il seguente:
«5-ter. Qualora il minore, dopo un prolungato periodo di affidamento, faccia ritorno nella famiglia d'origine o sia adottato da un'altra famiglia, è comunque tutelata, se corrispondente all'interesse del minore, la continuità delle relazioni affettive con la famiglia o le persone single affidatarie».