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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.51. in Assemblea riferita al C. 2957

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 14/10/2015  [ apri ]
1.51.

  Al comma 1, dopo il capoverso 5-quater, aggiungere il seguente:
  «5-quinquies. Il giudice, ai fini della decisione di cui al comma 5-bis, può non tener conto del requisito di cui all'articolo 6, comma 3».