Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 14/10/2015
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apri
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1.51.
Al comma 1, dopo il capoverso 5-quater, aggiungere il seguente: «5-quinquies. Il giudice, ai fini della decisione di cui al comma 5-bis, può non tener conto del requisito di cui all'articolo 6, comma 3».