Al comma 2, lettera a), n. 1), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sopprimere le parole da «anche in forma di valutazione prognostica» a «in particolare»;
b) anteporre alle parole «in funzione» la parola «anche»;
c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo: a) che il giudice formuli, ove possibile, una proposta transattiva o conciliativa allo stato degli atti, adeguatamente motivata, senza pregiudizio per la decisione del merito e per la validità del processo».