stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.85. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2953

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/01/2016  [ apri ]
1.85.

  Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
   «valorizzazione dell'istituto della proposta di conciliazione del giudice, di cui all'articolo 185-bis del codice di procedura civile, anche in funzione della definizione dell'arretrato e del contenimento delle richieste di indennizzo per irragionevole durata del processo, prevedendo: a) che il giudice formuli, ove possibile, una proposta transattiva o conciliativa allo stato degli atti, succintamente motivata, senza pregiudizio per la decisione del merito e per la validità del processo: b) l'obbligo di motivare la mancata formulazione della proposta in relazione alla natura della controversia o all'assenza di questioni di diritto di pronta e facile soluzione».