All'articolo 1, comma 1, lettera b), il numero 5) è sostituito dal seguente:
5) Disciplinare unitariamente il rito dei procedimenti attribuiti alle sezioni specializzate di cui al numero 1) secondo criteri di semplificazione e flessibilità e piena garanzia del contraddittorio e dei diritti di difesa di tutte le parti, compreso il minorenne, individuando le materie per le quali il tribunale decide in composizione monocratica, quelle per cui decide in composizione collegiale e quelle rispetto alle quali decide in composizione integrata con tecnici specializzati.