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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.227. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2953

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/01/2016  [ apri ]
1.227.

  Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:
   e-bis). Prevedere l'esecuzione immediata se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa o su atto ricevuto dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato o su documento che riconosce il debito. In questo caso, il giudice deve ingiungere al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l'esecuzione immediata del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell'opposizione.
   L'esecuzione immediata può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere; il giudice può imporre al ricorrente una cauzione. In tali casi il giudice può anche autorizzare l'esecuzione senza l'osservanza del termine di cui all'articolo 482.