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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.221. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2953

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/01/2016  [ apri ]
1.221.

  All'articolo 1, comma 2, lettera e), dopo il numero 1), è introdotto il seguente
   1-bis) revisione e razionalizzazione della disciplina dell'arbitrato societario contenuta nel Titolo V del decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003, prevedendo in particolare, anche con il riordino della disciplina codicistica ed il coordinamento con la legislazione speciale:
    i. l'obbligo che l'arbitrato sia rituale e che la decisione sia resa sempre secondo le norme di diritto;
    ii. l'attribuzione del diritto di recesso al socio che non abbia concorso alla decisione di modifica della clausola compromissoria quando determini un cambiamento significativo di essa, per ciò intendendosi quantomeno il cambiamento delle regole di nomina dell'organo arbitrale, del designatore, della sede dell'arbitrato, del perimetro delle liti arbitrabili;
    iii. che l'introduzione, soppressione e modifica della clausola compromissoria negli statuti delle società di persone che possono ricorrere all'arbitrato, sia sottoposta al regime generale di modifica dello statuto di società di persone fatto salvo, nel caso in cui lo statuto deroghi al principio di unanimità, il diritto di recesso del socio che non abbia concorso alla decisione;
    iv. il coordinamento con le disposizioni degli articoli 2437 e 2473 del codice civile sul diritto di recesso del socio di società di capitali che non abbia concorso alla deliberazione di introduzione, soppressione o modifica significativa della clausola compromissoria statutaria;
    v. l'estensione della compromettibilità alle impugnative di deliberazioni assunte dagli organi sociali anche diversi dall'assemblea ovvero di decisioni assunte dai soci o dagli altri organi sociali con metodi non collegiali;
    vi. il coordinamento con le disposizioni degli articoli 2409-octies e seguenti del codice civile sui sistemi di amministrazione e controllo;
    vii. il coordinamento con la competenza territoriale delle sezioni specializzate in materia di impresa prevista dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.