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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.124. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2953

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/01/2016  [ apri ]
1.124.

  Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso numero 2), inserire il seguente:
   2-bis) Prevedere che ove la parte su istanza della quale deve iniziarsi o proseguirsi la prova non si presenti, la stessa si consideri decaduta dal diritto di farla assumere, salvo l'altra parte presente non ne chieda comunque l'assunzione. Se la mancata comparizione è dipesa da causa non imputabile alla parte interessata, il giudice istruttore, su istanza della parte stessa, la rimette in termini al fine dell'assunzione della prova. Sull'istanza, il giudice provvede con ordinanza, che contiene, altresì, tutte le indicazioni necessarie all'assunzione della stessa.