All'articolo 1, comma 2, lettera a) numero 2, aggiungere dopo le parole: trattazione orale, il seguente periodo:
2) prevedendosi la possibilità per le parti di integrare le deduzioni in fatto ed in diritto, le istanze istruttorie e le produzioni documentali effettuate con il primo atto difensivo, esclusivamente con ulteriore memoria da depositarsi anteriormente all'udienza di valutazione dell'ammissibilità e rilevanza delle istanze istruttorie.