Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 2.
(Sanzioni a carico delle parti e pagamento del contributo unificato).
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3-bis dell'articolo 13 è abrogato;
b) il comma 1 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:
«1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o per la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale della metà del contributo unificato. La restante parte è posta a carico del soccombente con la sentenza che definisce il giudizio».
Conseguentemente al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche alle disposizioni materia di spese di giustizia.
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2.
1. Al primo comma dell'articolo 292 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «ha altresì notificato il provvedimento con il quale il giudice provvede a norma dell'articolo 101, secondo comma».
Conseguentemente sopprimere la lettera ...) del comma 2 e al titolo del disegno di legge, aggiunge infine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.