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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.088. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2953

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/01/2016  [ apri ]
1.088.

  Dopo l'articolo, è introdotto il seguente:

Art. 1-bis.

  All'articolo 6 della legge 10 novembre 2014 n. 162 il comma 2 è sostituito dal seguente:
  2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al presidente del Tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al presidente del Tribunale competente, il quale, quando ritiene che raccordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l'accordo non risponda all'interesse dei figli, il presidente del Tribunale fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica il comma 3.