Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 1-bis.
All'articolo 34, del decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 è eliminata la parola: «disponibili»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri. Qualora il potere di nomina di tutti gli arbitri non sia conferito a soggetto estraneo alla società si applicano le disposizioni in materia di arbitrato del codice di procedura civile. I poteri di nomina del Presidente del Tribunale previsti dal codice di procedura civile spettano al Presidente del Tribunale delle Imprese competente.»