Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 2.
1. All'articolo 281-quinquies del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma è inserito il seguente: «Quando deve provvedere affinché sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare o questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudice, fatte precisare le conclusioni a norma dell'articolo 189, rinvia la causa per la decisione disponendo lo scambio delle comparse conclusionali entro dieci giorni prima dell'udienza fissata, nella quale provvede a norma dell'articolo 275, secondo comma»;
b) al secondo comma, le parole: «i trenta» sono sostituite dalle seguenti: «il termine perentorio di quarantacinque».
Conseguentemente, sopprimere la lettera. ..) del comma 2 e al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.