Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso n. 1, inserire il seguente:
1-bis: Prevedere che, ferma la predisposizione di un calendario a norma dell'articolo 175, comma 2, tra le singole udienze di uno stesso processo non debbano intercorrere più di quindici giorni, salvo che, per particolari circostanze, espressamente menzionate nel provvedimento di rinvio, si renda necessario un intervallo di tempo maggiore, comunque non superiore a novanta giorni. I termini sono perentori. Il mancato rispetto degli stessi può costituire illecito disciplinare per il giudice designato.