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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.76. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2953

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/01/2016  [ apri ]
1.76.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere infine la lettera:
   c) quanto al diritto dell'ascolto ed alla protezione dalla violenza domestica 1) Prevedere una riforma del diritto di ascolto secondo i principi dell'obbligatorietà, dell'effettività, dell'autonomia e della responsabilità attraverso: 1.2) una ridotta discrezionalità del giudice nella limitazione del diritto di ascolto, un abbassamento dell'età per l'esercizio del diritto; 1.3) l'indicazione di tempi certi e rapidi per l'esercizio del diritto all'ascolto, l'obbligo della motivazione per provvedimenti conseguenti l'esercizio del diritto di ascolto, introducendo decadenze, nullità ed impugnazioni del provvedimento giurisdizionale nonché l'indicazione di luoghi idonei e l'obbligo della video registrazione; 1.4) l'espressa previsione, per il minore adolescente, della possibilità di decidere, con un reale grado di autonomia, presso quale genitore essere collocato, nonché della scuola da frequentare e degli interessi che intende coltivare; 1.5) il riconoscimento del diritto alla continuità ed alla stabilità affettiva, in particolar modo per i minori in tenera età. 2) Prevedere, in ambito civile, nelle separazioni conflittuali in cui emergono episodi di violenza domestica e contestuali forme di paura e rifiuta nei confronti del genitore indicato come maltrattante o abusante, forme di tutela e protezione a favore del minore attraverso: 2.1) il riconoscimento del principio della continuità affettiva con il genitore soccorrevole nei casi di separazione conflittuale ove siano emerse ipotesi di violenza domestica direttamente riferita dal minore; 2.2) una disciplina del diritto di visita non impositiva, ma propositiva e graduale, con particolare attenzione ai casi di conflittualità familiare dovuta ad ipotesi di violenza domestica e contestuale difficoltà di relazione del minori con il genitore non collocatario. 3) Limitare il collocamento etero-familiare nei casi di effettiva necessità, stabilire termini temporali, sistemi di verifica e di controllo, prevedendo: 3.1) la verifica di un pericolo grave, concreto ed attuale per provvedere ad un collocamento etero-familiare; 3.2) la preventiva verifica di risorse parentali, l'indicazione di tempi certi di permanenza, prorogabili solo con atti formali; un controllo effettiva sul percorso di protezione, mediante la ripetizione periodica dell'ascolto del minore; 4) disciplinare le consulenze tecniche d'ufficio secondo i principi della competenza, dell'obiettività, della responsabilità, dell'imparzialità prevedendo: 4.1) l'obbligo della video-registrazione dei colloqui peritali da mettere a disposizione delle parti private, l'accesso alle perizie depositate, per motivi di studio statistico e scientifico; 4.2) una disciplina che fissi le condizioni per l'iscrizione agli albi dei periti in diritto di famiglia, secondo il principio della competenza teorica e dell'esperienza clinica; 4.3) meccanismo di nomina a rotazione o per estrazione, svincolati dalla scelta diretta del giudice; 4.4) responsabilità civili e disciplinari del perito che applichi teorie non convalidate dalla comunità scientifica.