Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) quanto al tribunale della famiglia e della persona:
1) istituire presso tutte le sedi di tribunale le «sezioni specializzate per la famiglia e la persona»;
2) attribuire alla competenza delle sezioni specializzate di cui al precedente numero 1):
a) tutte le controversie attualmente di competenza del tribunale per i minorenni in materia civile di cui all'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile;
b) le controversie attualmente devolute al tribunale civile ordinario in materia di stato e capacità della persona, rapporti di famiglia e di minori, ivi compresi i giudizi di separazione e divorzio;
c) i procedimenti di competenza del giudice tutelare in materia di minori e incapaci;
d) le controversie relative al riconoscimento dello status di rifugiato e alla protezione internazionale disciplinate dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e successive modificazioni, nonché dal decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150;
3) concentrare presso le sezioni specializzate aventi sede nel capoluogo del distretto di Corte di appello, in aggiunta alle competenze di cui al precedente numero 2):
a) i procedimenti relativi alle adozioni;
b) i procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati e ai richiedenti protezione internazionale;
c) i procedimenti relativi alla rettificazione di attribuzione di sesso, ai diritti della personalità, ivi compresi il diritto al nome, all'immagine, alla reputazione, all'identità personale, alla riservatezza e tutte le questioni afferenti l'inizio e fine vita;
4) individuare le materie riservate alla competenza collegiale;
5) assicurare alla sezione l'ausilio dei servizi sociali e di tecnici specializzati nelle materie di competenza;
6) prevedere che le attribuzioni conferite dalla legge al pubblico ministero nelle materie di competenza delle sezioni specializzate siano esercitate da magistrati assegnati all'ufficio specializzato per la famiglia e per i minori, costituito all'interno della procura della Repubblica presso i tribunali dove sono istituite le sezioni;
7) rideterminare le dotazioni organiche delle sezioni specializzate, dei tribunali civili e dei tribunali per i minorenni, adeguandole alle nuove competenze;
8) disciplinare il rito in modo uniforme e semplificato.