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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.242. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2953

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/01/2016  [ apri ]
1.242.

  All'articolo 1, dopo il comma 2, è inserito il seguente
  2-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di attribuzione di procedimenti di volontaria giurisdizione ad un professionista scelto nell'albo degli iscritti ai consigli notarili ovvero all'ordine degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili in vece dell'autorità giudiziaria, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   1) prevedere la possibilità che l'autorità giudiziaria sia sostituita, in via originaria o per delega di funzioni, da un professionista limitatamente al compimento di atti che non hanno alcuna attitudine a decidere o incidere, neppure indirettamente, su diritti soggettivi;
   2) escludere in ogni caso la sostituzione o la delegabilità delle funzioni in materia di:
    a) procedimenti in camera di consiglio relativi a separazione personale dei coniugi o scioglimento del matrimonio;
    b) procedimenti in camera di consiglio di cui al regio decreto n. 267 del 1942;
    c) procedimenti in camera di consiglio di cui al decreto legislativo n. 270 del 1999;
    d) procedimenti in camera di consiglio di cui agli articoli 2409 del codice civile e 2545-quinquiesdecies del codice civile.

   3) prevedere che la sostituzione dell'autorità giudiziaria avvenga in ogni caso in favore di notai, avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili che siano specialisti nella materia cui si riferisce il procedimento.
   4) prevedere che, ove non diversamente disposto in favore di altro ente o soggetto istituzionale, il ricorso, quando necessario per l'introduzione del procedimento, è presentato al presidente del tribunale competente per territorio il quale, senza indugio, designa il professionista delegato fissando, quando non altrimenti stabilito, un termine entro cui questi deve provvedere;
   5) prevedere che il mancato rispetto del termine di cui al numero 4 comporta la sostituzione del professionista incaricato, salve comprovate ragioni giustificatrici del ritardo;
   6) prevedere che il professionista incaricato possa assumere informazioni ai sensi dell'articolo 738, comma 3, del codice di procedura civile;
   7) prevedere che contro l'atto del professionista delegato sia ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile davanti al tribunale competente per territorio che decide in composizione collegiale.