Al comma 2, lettera h), dopo la parola: telematico aggiungere le seguenti: prevedendo in particolare che quando il destinatario della notificazione è un'impresa o un professionista, l'avvocato o il dipendente, di cui la pubblica amministrazione si avvale direttamente per stare in giudizio personalmente, che procede alla notifica impiega esclusivamente le modalità di cui all'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53.