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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.206. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2953

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/01/2016  [ apri ]
1.206.

  Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1) aggiungere i seguenti:
   1-bis) estendere le facoltà previste dalla Legge 21 gennaio 1994 n. 53 anche all'esecuzione dei pignoramenti che si eseguono mediante notificazione di un atto, con i seguenti accorgimenti:
    a) gli oneri di autorizzazione del Consiglio dell'ordine circondariale forense e di annotazione nel registro cronologico siano estesi anche ai pignoramenti notificati a mezzo posta elettronica certificata;
    b) la qualità di Pubblico ufficiale, all'avvocato notificante, sia estesa anche all'attestazione che l'Avvocato deve fare a pena di nullità del pignoramento, di essere munito di titolo esecutivo e di aver notificato lo stesso e il precetto.
   1-ter) prevedere che la competenza esclusiva dell'ufficiale giudiziario sia circoscritta nelle esecuzione di quei pignoramenti o attività esecutive che implicano l'ingerenza nel domicilio o in altre appartenenze del debitore, che coinvolgono le sue libertà personali;
   1-quater) prevedere che l'avvocato pignorante, in aggiunta al suo compenso pattuito col proprio assistito e/o rifuso dal debitore ex articolo 95 codice di procedura penale, abbia solo il diritto di ottenere il rimborso delle spese vive da lui sostenute.