Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso numero 2), inserire il seguente:
2-bis) Prevedere che la citazione sia nulla se omesso o risulti assolutamente incerto il requisito stabilito nel n. 3 dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al n. 4 dello stesso articolo ovvero se difetti l'indicazione specifica, puntuale e completa dei mezzi di prova, ivi compresi i documenti offerti in comunicazione.