Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso numero 2), inserire il seguente:
2-bis) Prevedere, salva l'applicazione dell'articolo 187, che il giudice possa provvedere sulle richieste istruttorie, indicando i mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti e deleghi i procuratori delle parti ad assumere, in contraddittorio tra loro, i mezzi di prova ammessi fissando entro e non oltre i novanta giorni, l'udienza per la disamina delle prove.