Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso numero 2), inserire il seguente:
2-bis) Prevedere che la parte che dimostri di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile, può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, commi secondo e terzo.