stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.116. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2953

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/01/2016  [ apri ]
1.116.

  Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso numero 2), inserire il seguente:
   2-bis) Prevedere che all'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione, il giudice istruttore se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito, senza bisogno di assunzione di prova, rimette alle parti davanti al collegio, nonché prevedere che alla stessa udienza il giudice istruttore, rimetta le parti davanti al collegio affinché sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare, quando la decisione di essa può definire il giudizio. Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali. Tali questioni devono essere prontamente definite, essendone preclusa la decisione unitamente al merito.