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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.112. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2953

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/01/2016  [ apri ]
1.112.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
   2-bis) prevedere che per le ipotesi in cui il giudice non proceda ai sensi dell'articolo 281-sexies c.p.c., eliminare espressamente l'udienza di precisazione delle conclusioni e prevedere che, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice, conceda, anche telematicamente alle parti: a) un termine per la precisazione delle conclusioni da effettuarsi mediante deposito telematico di un atto; b) contestualmente i termini ordinari o abbreviati per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;