Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 2.
(Saggio degli interessi).
1. All'articolo 1284 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Dal momento della proposizione della domanda giudiziale, della domanda arbitrale e dell'istanza di mediazione, il saggio degli interessi legali è quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali»;
b) il quinto comma è abrogato.
Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche alle disposizioni materia di rito del lavoro.