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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.08. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2953

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/01/2016  [ apri ]
1.08.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2.

  Il quarto comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
  «La procura speciale si presume conferita anche per i successivi gradi o per le successive fasi del processo, comprese quelle di attuazione e di esecuzione forzata, quando nell'atto non è espressa una volontà diversa. Il difetto di procura alle liti è sempre sanabile, con effetto retroattivo, ai sensi dell'articolo 182».

  Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.