Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 2.
(Titolo esecutivo e pignoramento).
1. All'articolo 474 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«3-bis) le transazioni sottoscritte dalle parti con l'assistenza degli avvocati se dal contratto risulta in modo espresso e non equivoco la loro volontà di conferirgli tale efficacia»;
b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«Le transazioni di cui al numero 3-bis) del secondo comma costituiscono titolo esecutivo anche per l'iscrizione di ipoteca giudiziale relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute. Ove si tratti di atti soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale, esse costituiscono titolo esecutivo solo ai sensi del numero 3) del secondo comma»;
c) al terzo comma, dopo le parole: «di cui al numero 2)» sono inserite le seguenti: «e delle transazioni di cui al numero 3-bis)».
2. Il comma 1-quinquies dell'articolo 13 e il comma 1-bis dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono abrogati.
3. I commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, sono abrogati.
Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile, nonché in materia di spese di giustizia e di ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.