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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.038. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2953

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/01/2016  [ apri ]
1.038.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2.

  1. Dopo il primo comma dell'articolo 202 del codice di procedura civile è inserito il seguente: «La prova testimoniale deve essere assunta preferibilmente in una sola udienza».

  Conseguentemente, sopprimere la lettera. ..) del comma 2 e al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.