stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.029. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2953

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/01/2016  [ apri ]
1.029.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2.

  1. Il primo comma dell'articolo 186-bis del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Su istanza di parte, che può essere avanzata per la prima volta anche nel corso dell'udienza di prima comparizione, il giudice istruttore dispone, fino al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate. Se l'istanza è proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti e assegna il termine per la notificazione».

  Conseguentemente, sopprimere la lettera. ..) del comma 2 e al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile».