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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.025. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2953

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/01/2016  [ apri ]
1.025.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2

  1. All'articolo 182 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma, dopo le parole: «termine perentorio» sono inserite le seguenti: «non superiore a trenta giorni»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di mancata osservanza del termine di cui al secondo comma del presente articolo, se l'irregolarità riguarda la costituzione dell'attore, il giudice dichiara, ai sensi dell'articolo 164, secondo comma, la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, terzo comma. Se invece l'irregolarità riguarda la costituzione di parti diverse dall'attore, dichiara la nullità della costituzione».

  Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Modifiche al codice di procedura civile».